Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not contesting recidiva in criminal liability case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alexander Mikic inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Mikic argued against the appellate court's confirmation of his liability for crimes under Articles 337 and 341-bis of the Penal Code, but his grounds were deemed generic. The court rejected the appeal because the arguments failed to contest the specific issue of recidiva and merely repeated issues already examined by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not contest the specific legal issues decided by the court of appeal, such as the application of recidiva, which must be explicitly challenged in the appeal act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIKIC ALEXANDER nato il 13/10/1981 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Alexander Mikic ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di nove mesi di reclusione. Rilevato che il motivo dedotto, concernente l'applicazione della recidiva in realtà nemmeno contestata, si rivela generico, nel senso di eccentrico rispetto alle questioni dedotte con l'atto di appello (assenza di responsabilità e applicazione delle attenuanti generiche) e demandate all'esame della Corte di merito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere esii ,ore Il P esi ente Orlanc;t6- 0.1 Anglo Ccl6tanzo / D E 1 OSIT o 2. tsiOV .R1-