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Ordinanza — n. 41159/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding minor drug quantity sentencing under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41159/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ivan Morelli inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Morelli challenged the appellate court's confirmation of his conviction for possessing 60.29 grams of cocaine and 58.90 grams of heroin, arguing the sentencing was incorrect. The court rejected the appeal as the grounds were generic and merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts regarding the minor quantity of drugs.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 73, comma 5, st. d.P.R. n. 309 del 1990: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection drug possession sentencing minor quantity cocaine Italian criminal procedure dipendenza da sostanze stupefacenti traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
di eroina) di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, st.
Art. 73, comma 5, st. d.P.R. n. 309 del 1990
di eroina) di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, st.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI IVAN nato a ROMA il 08/05/1971 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Ivan Morelli ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di sei anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata qualificazione del fatto (detenzione di 60,29 gr. di cocaina e 58,90 gr. di eroina) di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, st. d.P.R. (v. pag. 2 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e ,- nsore Il Pfeqiden