Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating merits already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Malagnino inadmissible because it sought to re-evaluate facts already thoroughly examined by the trial court. The lower court found the defendant liable for a crime based on the discrepancy between the invoice holder and the actual service provider, rendering the services non-existent. The Court rejected the appeal as it merely reproduced arguments already dismissed and attempted to reinterpret evidence outside the scope of legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely re-litigate facts already decided or attempt to re-evaluate evidence, as the supreme court's role is limited to legal error review, not factual re-examination.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALAGNINO GIUSEPPE nato a TORINO il 08/07/1944 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Malagnino Giuseppe, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.
La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, contiene una congrua e non manifestamente illogica motivazione là dove a pag. 5, argomenta che il numero ingente di fatture contestate, la loro periodica emissione in un arco temporale non ristretto erano circostanze che rendevano inverosimile che il ricorrente non ricordasse l'identità del soggetto reale esecutore delle prestazioni indicate, così come correttamente, la sentenza impugnata, ha ritenuto l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture sulla scorta della diversità di soggetti (intestatario fittizio della fattura e reale esecutore delle prestazioni) giacchè integra il reato contestato anche l'inesistenza soggettiva delle fatture, in un contesto, sottolinea, la corte territoriale, nel quale la generica indicazione della prestazioni indicata in fattura era significativa della inesistenza oggettiva della prestazione.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il ConsUeit estensore Il Pr