Cassation appeal dismissed because appellant's lawyer was not registered in the special bar for higher courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer was not registered in the special bar required for higher courts. Although the appellant argued that the appeal had been converted into a cassation petition, the Court held that no exception exists for this conversion regarding the registration requirement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; While a cassation appeal is inadmissible if signed by a lawyer not registered in the special bar, no derogation applies when an appeal is converted into a cassation petition, as allowing it would exempt those who incorrectly qualified their appeal from sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALFANO ANTONIO nato a TRAPANI il 25/10/1959 avverso la sentenza del 18/05/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIfferte-efte"Partil-- udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che l'impugnazione proposta da Galfano Antonio è inammissibile. L'avv. Dario Genovese, che ha sottoscritto l'impugnazione, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consig 2A4 e estensore Il Presidente