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Ordinanza — n. 41154/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and finds crime not prescribed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41154/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it lacked specific grounds and sought a retrial rather than correcting the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for selling spoiled food, but the trial court's decision was based on clear evidence from inspections. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 5 legge n. 283/1962; Art. 363 c.p.p.: An appeal must contain specific grounds; if the lower court's reasoning adequately addresses the complaints and the crime is not prescribed, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity prescription of crime food safety offense court costs award intervenuta prescrizione inosservanza del termine perentorio esigibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge n. 283 del 1962
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
Art. 363 c.p.p.
art. 131 bis cod.pen
Considerato che l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE PIETRO nato a PALAZZO ADRIANO il 21/10/1966 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; /i( Ritenuto che il ricorso di Salamone Pietro, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, accertato il 05/02/2016, non è accompagnato da concreta specificità e pertinenza censoria ed anche diretto a richiedere una rivalutazione del fatto, con richiesta di assoluzione tenuto conto che l'impugnazione era stata proposta nelle forme del ricorso in appello, poi convertito in ricorso per cassazione e che, la motivazione del giudice del merito disattende comunque puntualmente le doglianze (v. pag. 3 e 4 della sentenza in cui viene affermata la responsabilità del ricorrente sulla scorta delle indubbie risultanze probatorie costituite dall'ispezione e dalle sit), sicchè il ricorso risulta inammissibile.

Ritenuto che, in ogni caso, il reato non è prescritto alla data di pronuncia della sentenza (in data 03/02/2021) e che in presenza di ricorso inammissibile non è consentito il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Considerato che l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è stato motivatamente esclusa in ragione delle non particolare tenuità dell'offesa tenuto conto delle modalità del fatto (formaggi e salumi in gran quantità in cattivo stato di conservazione). Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 sette