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Ordinanza — n. 41153/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing request due to non-allowed grounds for legal qualification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41153/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mastrosimone Giachino inadmissible against a sentencing request judgment from Savona. The appellant argued for a review based on alleged errors in the legal qualification of the facts and omitted reasoning, but these grounds are not permitted under the specific statutory framework for appeals against sentencing requests. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing requests are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification errors, and illegality of the penalty, excluding general omissions of motivation.

Parole chiave

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sentencing request appeal legal qualification error omitted motivation Cassazione inadmissibile procedural costs fine difetto di sottoscrizione firma digitale trasmissione di un atto processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 7, d.l. n. 4 del 2019
Ciò posto, essendo stata eccepita la omessa motivazione in ordine all'errata qualificazione giuridica del fatto contestato, a fronte di una corretta contestazione di violazione dell'art. 7 del d.l.
Art. 129, cod. proc. pen.
4 del 2019, e l'omessa motivazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen., si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
art. 444 cod. proc. pen
16528/2022 CAOACII.t-tim0 Il ricorso di MastrosimonelGiacchinot avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc.pen
4 del 2019, e l'omessa motivazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen., si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROSIMONE GIOACCHINO nato a SOMMATINO il 13/04/1962 avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di SAVONAat-e 3%450 311C padi ; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; t RG n. 16528/2022 CAOACII.t-tim0 Il ricorso di MastrosimonelGiacchinot avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ciò posto, essendo stata eccepita la omessa motivazione in ordine all'errata qualificazione giuridica del fatto contestato, a fronte di una corretta contestazione di violazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, e l'omessa motivazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen., si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consig estensore Il Pre