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Ordinanza — n. 41150/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against penalty application for lack of admissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41150/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Crupi's appeal against a penalty application inadmissible. Crupi argued the lower court failed to apply a prior acquittal, but the court noted that appeals against such applications are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality. Since the appeal did not address these narrow exceptions, the court dismissed the request and ordered Crupi to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or penalty legality; other grievances are inadmissible.

Parole chiave

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appeal against penalty application inadmissible appeal grounds Art. 448 cod. proc. pen. request for penalty Cassa delle Ammende ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUPI LUIGI nato a TORINO il 31/07/1980 avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Crupi Luigi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consi tensore