Cassation court dismisses appeal on tax evasion prescription and sentencing arguments, upholding lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pugliese Antonio inadmissible, rejecting his claims regarding the statute of limitations and sentencing. The court found the crime of tax evasion for 2010 was not prescribed because the extended prescription period applied to offenses committed after September 17, 2011. Furthermore, the court ruled the second ground lacked specificity and the third ground was unfounded as the sentence did not violate statutory limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 comma 1 bis d.lgs 74/2000; Art. 131 bis cod.pen.: The statute of limitations for tax evasion crimes committed after the entry into force of the conversion law applies the extended period, and appeals lacking specific factual grounds or violating sentencing limits are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE ANTONIO nato a SALA CONSILINA il 25/05/1946 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Pugliese Antonio, che contesta la violazione di legge ed eccepisce la prescrizione del reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2010, commesso il 30/09/2011, è manifestamente infondata.
L'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011. Tenuto conto dall'epoca di commissione del reato contestato al ricorrente al 30/09/2011, non essendo pertinente, il richiamo al d.p.r. n. 322 del 1988, il reato non era prescritto alla data di pronuncia della sentenza.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestano il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è privo di specificità limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali, peraltro, neppure invocabili tenuto conto che il superamento della soglia di punibilità quanto ad entrambe le imposte non può dirsi di minima entità. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha motivatamente argomentato le ragioni per le quale la pena era determinata in misura superiore al minimo edittale, sicchè l'individuazione della pena base di anni di reclusione non è per nulla illegale tenuto conto dei limiti edittali di pena vigenti ratione temporis.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigli ensor