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Ordinanza — n. 41143/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaint against non-revisitable fact-finding in environmental crime case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41143/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Alberto Lettieri's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground of appeal, contesting the motivation for criminal responsibility, constituted a mere factual complaint barred in the final jurisdiction stage. Furthermore, the conviction was based on direct evidence from a military witness rather than presumptions, and other grounds were found infounded or procedurally barred. Consequently, the court upheld the lower court's finding of Lettieri's liability as legal representative for the illegal disposal of special waste.

Regesto Legislator

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Art. 256 comma 2 d.lvo n. 152 del 2006; Appeals based on mere factual complaints regarding non-revisitable fact-finding are inadmissible in final jurisdiction proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaint bar environmental crime liability legal representative responsibility special waste disposal final jurisdiction review conditional sentence suspension responsabilità dell'amministratore

Disposizioni normative citate

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Art. 256 comma 2 d.lvo n. 152 del 2006
Art. 255 d.lvo n. 152 del 2006
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile nella qualità di legale rappresentante della società che ha prodotto i rifiuti, non ha agito quale privato sicchè non è invocabile la diversa fattispecie di cui all'art. 255 del divo n.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018
Ritenuto che il sesto motivo di ricorso è inammissibile perché il beneficio della sospensione condizionale della pena non era stato richiesto e ora il ricorrente non può dolersi della mancata concessione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv.
Salerno, Rv. 275376 - 01
22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01).

Giurisprudenza citata

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Cass. sent. n. 25548 del 2019
152 del 2006 (Cass. sent. n. 25548 del 2019).
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018
Ritenuto che il sesto motivo di ricorso è inammissibile perché il beneficio della sospensione condizionale della pena non era stato richiesto e ora il ricorrente non può dolersi della mancata concessione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv.
Salerno, Rv. 275376 - 01
22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETTIERI ALBERTO nato a SOLOFRA il 30/01/1965 avverso la sentenza del 30/06/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Lettieri Alberto, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 256 comma 2 d.lvo n. 152 del 2006, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mera doglianza in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione lettura delle fonti probatorie in relazione alla qualifica soggettiva di amministratore delle società/legale rappresentante.

La sentenza impugnata sulla scorta di un accertamento di fatto non qui rivisitabile e fondato sul dato probatorio costituito dalle dichiarazioni rese dal militare operante, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali nella qualità di legale rappresentante delle società Lettieri srl Leather. Non si verte in un caso di responsabilità fondata su presunzioni, bensì su prove acquisite. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestano la mancata assunzione di una prova decisiva è privo di specificità perché neppure allega la prova che assume non essere stata assunta né la sua decisivìtà a scardinare l'affermazione di responsabilità.

Ritenuto che il terzo e quarto motivo di ricorso che contestano la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto sono manifestamente infondati alla luce delle ragioni esposte nella valutazione del primo motivo. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile nella qualità di legale rappresentante della società che ha prodotto i rifiuti, non ha agito quale privato sicchè non è invocabile la diversa fattispecie di cui all'art. 255 del divo n. 152 del 2006 (Cass. sent. n. 25548 del 2019). Considerato che il quinto motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è Manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente l'assenza di elementi positivi per concederle, assenza di elementi non contrastata con l'indicazione di quelli positivi.

Ritenuto che il sesto motivo di ricorso è inammissibile perché il beneficio della sospensione condizionale della pena non era stato richiesto e ora il ricorrente non può dolersi della mancata concessione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. #

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settemb