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Ordinanza — n. 41142/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing request due to lack of admissible grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41142/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Guarino Pasquale inadmissible regarding a sentencing request judgment. The appellant alleged insufficient reasoning for the penalty amount but failed to raise issues permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that only specific grounds like legal qualification errors or lack of correlation between request and sentence allow such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals against sentencing requests are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty, excluding general lack of motivation.

Parole chiave

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sentencing request appeal admissibility grounds Code of Criminal Procedure legal qualification error procedural inadmissibility ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 444 cpp
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Art. 133 cod.pen.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod.pen.
art. 133 cod.pen
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 13/01/1956 avverso la sentenza del 16/02/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdate-ervvrgratteirrarti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di Guarino Pasquale avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod.pen. Il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022