Italian court dismisses appeal as inadmissible for repeating appellate court's reasoning on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely reproduced the appellate court's reasoning regarding the validity of a functional delegation for environmental duties, which was already properly addressed. The second ground was rejected as manifestly unfounded because the territorial court correctly determined the offense lacked minimal offensiveness due to the quantity of hazardous waste involved. Consequently, the appeal failed to introduce new legal arguments or evidence to overturn the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 256 d.lvo n. 152/2006; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces the reasoning of the appellate court without providing new arguments or evidence to challenge the established legal conclusions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAGOLI MIRKO nato a SAN GIOVANNI VALDARNO il 08/08/1973 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Letta la memoria difensiva. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 256 del d.lvo n. 152 del 2006 sotto il profilo dell'insussistenza di una delega di funzione in ambito ambientale è inammissibile perché meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta in appello e da quei giudici disattesa con motivazione congrua, per nulla manifestamente illogico e conforme a diritto.
La corte territoriale ha ritenuto valida ed efficace la delega di funzioni rilasciata in capo all'imputato, direttore generale, a cui era attribuita la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione finalizzati alla direzione e gestione dell'azienda sociale per le fasi produttive, amministrative e commerciali in un quadro nel quale il ricorrente poteva stipulare e gestire i contratti attinenti ai beni e servizi inerente l'attività produttiva e complementare ad essa da cui ha tratto la conclusione dell'attribuzione al ricorrente anche della gestione dei rifiuti derivanti in via immediata e diretta dall'attribuzione di competenze dirigenziali nella fase produttiva che necessariamente genera rifiuti (cfr. pag. 3).
La delega in materia di gestione dei rifiuti è stata correttamente attribuita al ricorrente secondo gli insegnamenti di Questa corte di legittimità in un contesto nel quale è rimasta del tutto generica l'affermazione dell'assenza di capacità di spesa (Sez. 3, n. 15941 del 12/02/2020, Fissolo, Rv. 278879 - 01 Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, Girolimetto, Rv. 238980). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato.
La corte territoriale ha argomentato che il fatto non fosse di minima offensività e ciò in ragione della quantità di rifiuti anche pericolosi. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.