Cassation appeal against penalty application on request dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by De Paola Francesco against a penalty application inadmissible. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding a prior acquittal and failed to state factual and legal reasons. The court ruled that appeals against such applications are strictly limited to specific statutory grounds, none of which were raised by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications on request are admissible only for specific statutory grounds; appeals raising other issues are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PAOLA FRANCESCO nato a UGENTO il 10/09/1954 avverso la sentenza del 02/02/2022 del TRIBUNALE di LECCE44ertcravvt50-atte-ra rti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso di De Paola Francesco avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento e l'assenza di indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che, viceversa risultano sinteticamente dalla lettura della sentenza. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022