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Ordinanza — n. 41135/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming procedural violation regarding legal qualification of bird nest poaching case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41135/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Andrea Zanelli's appeal inadmissible, ruling that the Bolzano Tribunal's reclassification of the bird nest poaching offense under Article 521 of the Code of Criminal Procedure was legally sound. The appellant argued for a procedural violation under Article 522 and questioned the justification for criminal liability regarding the suffering caused to the birds. The court rejected these claims, citing established precedent that allows for different legal qualification of facts without violating the principle of correlation between accusation and judgment.

Regesto Legislator

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Art. 521, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 522 cod. proc. pen.: A change in the legal qualification of the facts by the trial court, provided it aligns with binding precedent, does not constitute a violation of the principle of correlation between accusation and judgment.

Parole chiave

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procedural violation appeal legal qualification change principle of correlation bird nest poaching criminal liability justification deposito di prodotti inquinanti delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
Ed invero il Tribunale di Bolzano ha proceduto ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 521 cod.
Art. 522 cod. proc. pen.
Art. 30 comma 1 lett. h) della legge 157 del 1992
28 nidiacei di tordo bottaccio, mediante uso di segnalatori luminosi, ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett.
Art. 727 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione della responsabilità penale in relazione al reato di cui all'art. 727 cod.
art. 522 cod. proc. pen
art. 521 cod. proc. pen
Ed invero il Tribunale di Bolzano ha proceduto ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., ritenendo che il fatto contestato di avere catturato e detenuto n.
art. 727 cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione della responsabilità penale in relazione al reato di cui all'art. 727 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11350/2015
e), e ciò in conformità dei principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 11350/2015).
Sez. 6, n. 17677/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANELLI ANDREA nato a CESENA il 27/10/1958 avverso la sentenza del 30/06/2021 del TRIBUNALE di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; y/eJ-( Ritenuto che il ricorso di Zanelli Andrea, che deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 522 cod. proc. pen. è inammissibile in quanto manifestamente infondata. Ed invero il Tribunale di Bolzano ha proceduto ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., ritenendo che il fatto contestato di avere catturato e detenuto n. 28 nidiacei di tordo bottaccio, mediante uso di segnalatori luminosi, ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett.

h) della legge 157 del 1992 e non il reato contestato di cui all'art. 30 comma 1, lett. e), e ciò in conformità dei principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 11350/2015). Nessuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è sussistente essendo intervenuta una diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 521 comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione della responsabilità penale in relazione al reato di cui all'art. 727 cod. pen. in relazione alla detenzione dei nidiacei in due scatole di cartone in situazione incompatibile con la propria natura e produttive di sofferenze è inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 17677/2016). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consi stensore Il