Cassation court dismisses appeal as inadmissible fact-based complaint regarding DVD duplication conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it constituted a mere factual complaint rather than a valid legal challenge. The appellant argued against the conviction for possessing 1,393 unauthorized DVD copies, claiming errors in the court's reasoning. The court rejected this, noting that the lower court's findings were logical and that factual disputes fall outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist solely of factual complaints or requests for re-evaluation of evidence without demonstrating specific distortions of the facts by the trial judge.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILETTI GIUSEPPE nato a CATANIA il 30/08/1965 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Filetti Giuseppe, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. in relazione alla detenzione di n. 1.393 DVD abusivamente duplicati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.
La sentenza impugnata contiene congrua e non manifestamente illogica motivazione là dove dà atto che il ricorrente deteneva per la vendita, esposti su una bancarella, n. 1.393 DVD abusivamente duplicati ed anche sprovvisti di marchio Siae. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigli aztiensore e c Il Presidente