Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to sufficient factual reference in first instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Giovanni Barrale inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the first instance court's refusal to grant generic mitigating circumstances based on his numerous prior criminal records. The court ruled that the lower court's decision was legally sound because it provided a sufficient reference to these decisive elements, satisfying established jurisprudence requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the first instance judgment denies mitigating circumstances by merely referencing the defendant's prior criminal record as a decisive element, as a congruous reference suffices to justify the denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRALE GAETANO GIOVANNI nato a BELMONTE MEZZAGNO il 10/10/1956 avverso la sentenza del 26/02/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Barrale Gaetano Giovanni che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel mOtivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie. La sentenza impugnata ha negato le menzionate attenuante sul rilievo dell'esistenza in capo al ricorrente di numerosi precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il ConsiciÀ4ee tensore Il Presidente