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Ordinanza — n. 41131/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints barred in final review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41131/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Nikolin Topalli Nikolin's appeal inadmissible for failing to meet the strict requirements of final review proceedings. The appellant challenged the lower court's finding that specific services did not exist, arguing against the factual basis regarding the supplier's lack of technical capacity and infrastructure. The court ruled that such arguments constitute mere factual complaints, which are strictly prohibited in this stage of litigation, thereby upholding the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2 digs 10 marzo 2000, n. 74; Appeals to the Supreme Court are limited to legal errors, not factual disputes. Mere complaints regarding the existence or non-existence of services constitute inadmissible factual arguments barred in final review proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Supreme Court final review proceedings factual complaints inadmissible appeal legal error standard responsabilità dell'appaltatore mancata attuazione degli accordi illeciti violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 digs 10 marzo 2000, n. 74
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOPALLI NIKOLIN nato il 01/04/1982 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Topalli Nikolin, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 digs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla ritenuta insussistenza delle prestazioni indicate nelle fatture emesse dalla ditta Santomauro e utilizzate nelle dichiarazioni del ricorrente.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha argomentato l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture sul rilievo che la ditta Santomauro non aveva le capacità tecnico organizzative per lo svolgimento delle prestazioni, non aveva sedi, personale e neppure utenze, e da tali elementi di fatto ha ritenuto l'inesistenza delle prestazioni. Si tratta di motivazione congrua, aderente al dato probatorio, non travisato, a fronte della quale il ricorrente mira ad una nuova valutazione del fatto non consentita in questa sede.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consijre.etensore Il President