Italian court dismisses appeal for lack of specific criticism and references to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gallo Filomena inadmissible due to a lack of specific critical analysis regarding the lower court's reasoning. The appellant challenged the declaration of criminal responsibility for building a veranda without permits in a protected zone but failed to cite specific paragraphs of the contested judgment. The court ruled that generic references detached from the actual content of the decision do not constitute a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001; 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004: An appeal is inadmissible if it lacks necessary critical analysis and specific references to the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO FILOMENA nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 02/01/1981 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Gallo Filomena, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett.
c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 è inammissibile perché privo della necessaria critica censoria alla sentenza impugnata e di riferimenti specifici alla motivazione della sentenza impugnata, contenendo generici riferimenti avulsi dal contenuto del provvedimento impugnato. Al contrario la sentenza impugnata, sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, contiene una congrua e corretta motivazione là dove ha argomentato la responsabilità penale dell'imputata per la realizzazione, senza permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica, di una veranda in zona sottoposta a vincolo della dimensione di mq.9. Motivazione a fronte della quale la ricorrente non si confronta compiutamente. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci