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Ordinanza — n. 41126/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding the contested sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Iommi Pietro inadmissible and manifestly unfounded. The appellant challenged the court's reasoning on tax evasion, arguing that his economic crisis measures excluded criminal intent, but these measures occurred years after the alleged crime. The court held that the appeal lacked necessary specificity by not directly confronting the appealed judgment's facts and that the evidence regarding the crime's date and collateral guarantees did not alter the logical consistency of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74; The appeal must specifically confront the contested judgment's reasoning; a general challenge to the motivation's correctness without engaging the specific facts and legal logic renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity tax evasion crime exclusion of intent Cassation procedure notificazione elettronica ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 10-ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOMMI PIETRO nato a MONTERUBBIANO il 25/11/1933 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; ti Ritenuto che il ricorso di Iommi Pietro, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omesso versamento dell'iva relativa all'anno di imposta 2013, fatto commesso il 31/12/2014, è inammissibile perché privo della necessaria specificità non confrontandosi con la sentenza impugnata ed è anche manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ferma e non contestata la condotta materiale del reato, ha rilevato, quando al profilo dell'esclusione del dolo in presenza di crisi economica, che le iniziative del ricorrente volte a dimostrare di avere posto in essere tutte le misure per fronteggiare la crisi economica (rateizzazione del debito, fusione con la società controllante e ricorso alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 182 bis legge fall.) erano tutte successive di anni (2017) rispetto al momento di consumazione del reato ovvero al momento della scadenza del termine per il versamento dell'imposta al 31/12/2014, sicchè non potevano rilevare ai fini dell'esclusione del dolo del reato.

In tale contesto, il dedottó travisamento della prova circa la data di consumazione del reato (erroneamente indicata nel 2013) non influisce sulla congruità della motivazione, così come non influisce la circostanza che il predetto avrebbe concesso ipoteca sui mezzi a garanzia del debito anche questa successiva al perfezionamento del reato omissivo, sicchè non vale ad escludere il dolo del reato. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigli tensore I