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Ordinanza — n. 41123/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed as personally filed by defendants after new law prohibits personal filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeals inadmissible because they were personally filed by the defendants after the enactment of Law No. 103 of June 23, 2017. The material facts involve Barila Francesco and Fondacaro Maria Giovanna challenging an order for demolition suspension at the Tribunal of Reggio Calabria, arguing for personal intervention. The court ruled that personal appeals by the accused are no longer permissible under the updated procedural code, resulting in the dismissal of their requests and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Law No. 103/2017; Personal appeals by the accused are inadmissible as they are no longer permitted following the legislative reform of June 23, 2017.

Parole chiave

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personal criminal appeal procedural inadmissibility Law 103 2017 demolition order suspension court costs award ordine di demolizione legittimazione a contestare licenza impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Law No. 103 of June 23, 2017
Article 613, paragraph 1, Code of Criminal Procedure
103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARILA' FRANCESCO nato a BAGNARA CALABRA il 06/09/1953 FONDACARO MARIA GIOVANNA nato a BAGNARA CALABRA il 18/05/1962 avverso l'ordinanza del 09/01/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAeleto-travise-aUe-pa44; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che Barilià Francesco e Fondacaro Maria Giovanna hanno personalmente proposto ricorsi per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva respinto l'istanza di sospensione dell'ordine di demolizione. Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Considerato che ora non è più proponibile il ricorso personale dell'imputato. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consi stensore Il Presidente