Ordinanza — n. 41122/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VLADA IONEL nato il 07/11/1969 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Vlada Ionel, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod.pen. tenuto conto del pagamento parziale del debito tributario è inammissibile perché non dedotta nei motivi di appello e non qui deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il ricorrente, infatti, aveva dedotto unicamente motivo sul trattamento sanzionatorio chiedendo una riduzione di pena tenuto conto sia dell'ammontare esiguo dell'importo delle fatture per operazioni inesistenti e del pagamento parziale del debito fiscale, elementi questi che la corte territoriale ha valorizzato nell'accoglimento del motivo e nella riduzione della pena inflitta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41122/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VLADA IONEL nato il 07/11/1969 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Vlada Ionel, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod.pen. tenuto conto del pagamento parziale del debito tributario è inammissibile perché non dedotta nei motivi di appello e non qui deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il ricorrente, infatti, aveva dedotto unicamente motivo sul trattamento sanzionatorio chiedendo una riduzione di pena tenuto conto sia dell'ammontare esiguo dell'importo delle fatture per operazioni inesistenti e del pagamento parziale del debito fiscale, elementi questi che la corte territoriale ha valorizzato nell'accoglimento del motivo e nella riduzione della pena inflitta.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consig i e ensore Il Presidente