Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41122/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41122/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41122/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VLADA IONEL nato il 07/11/1969 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Vlada Ionel, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod.pen. tenuto conto del pagamento parziale del debito tributario è inammissibile perché non dedotta nei motivi di appello e non qui deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il ricorrente, infatti, aveva dedotto unicamente motivo sul trattamento sanzionatorio chiedendo una riduzione di pena tenuto conto sia dell'ammontare esiguo dell'importo delle fatture per operazioni inesistenti e del pagamento parziale del debito fiscale, elementi questi che la corte territoriale ha valorizzato nell'accoglimento del motivo e nella riduzione della pena inflitta.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41122/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
accoglimento parziale del contribuente immunità parziale deduzioni fiscali riduzione delle tasse aliquota IVA ridotta differimento dell'imposizione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VLADA IONEL nato il 07/11/1969 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Vlada Ionel, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod.pen. tenuto conto del pagamento parziale del debito tributario è inammissibile perché non dedotta nei motivi di appello e non qui deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il ricorrente, infatti, aveva dedotto unicamente motivo sul trattamento sanzionatorio chiedendo una riduzione di pena tenuto conto sia dell'ammontare esiguo dell'importo delle fatture per operazioni inesistenti e del pagamento parziale del debito fiscale, elementi questi che la corte territoriale ha valorizzato nell'accoglimento del motivo e nella riduzione della pena inflitta.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consig i e ensore Il Presidente