Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41121/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41121/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41121/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERELLA LEONARDO nato a BASELICE il 31/01/1938 avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 7-( Ritenuto che il ricorso di Ferella Leonardo, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod.pen, art. 133 c.p; Ordinanza — n. 41121/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta.

Parole chiave

Generato dall'IA
documenti mancanti trasmissione di un atto processuale deposito tardivo versamento dell'anticipo delle spese diritto al deposito condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod.pen
art. 133 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERELLA LEONARDO nato a BASELICE il 31/01/1938 avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 7-( Ritenuto che il ricorso di Ferella Leonardo, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta.

La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).

Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Il Tribunale di Benevento ha escluso l'esiguità dell'offesa sul rilievo che l'imputato aveva continuato ad esercitare l'attività di distribuzione carburanti con certificato antincendio scaduto dal 21/02/2017 e rinnovato solo il 13/07/2020, avendo così esercitato per più di tre anni un'attività pericolosa con protrazione significativa della lesione al bene giuridico.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consig t