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Ordinanza — n. 41092/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41092/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41092/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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David Ionel chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Brescia ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati al medesimo ascritti ai capi a), b), c) ed f). Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati al medesimo ascritti ai capi a), b), c) ed f). Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena remissione della pena proporzionalità della pena errore nella commisurazione della pena divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
David Ionel chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Brescia ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID IONEL nato il 27/12/1985 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. David Ionel chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Brescia ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati al medesimo ascritti ai capi a), b), c) ed f). Il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (V. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il P