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Ordinanza — n. 41087/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41087/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41087/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAROBINA ANTONIO nato a TORINO il 05/07/1982 IADANZA MARINA nato,a BENEVENTO il 06/04/1986 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Antonio Larobina e Marina Iadanza per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Considerato che il ricorso di Larobina — che lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile in quanto aspecifico rispetto alla logica ricostruzione della Corte di merito, che ha evidenziato quale fosse stato l'interesse iniziale di Larobina a declinare false generalità, salvo poi, visto il prosieguo del controllo, consegnare la propria carta di identità (pagg. 2 e 3).

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 41087/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica), circostanza, quest'ultima, non contestata nel ricorso, che tenta di bypassare il problema con argomentazioni prive di fondamento. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti falsa testimonianza uso di false generalità false indicazioni su attività commerciali domicilio fittizio costi d'alloggio

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAROBINA ANTONIO nato a TORINO il 05/07/1982 IADANZA MARINA nato,a BENEVENTO il 06/04/1986 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Antonio Larobina e Marina Iadanza per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Considerato che il ricorso di Larobina — che lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile in quanto aspecifico rispetto alla logica ricostruzione della Corte di merito, che ha evidenziato quale fosse stato l'interesse iniziale di Larobina a declinare false generalità, salvo poi, visto il prosieguo del controllo, consegnare la propria carta di identità (pagg. 2 e 3).

A ciò si aggiunga che è la stessa denunzia congiunta di tutti i vizi motivazionali a deporre per l'inammissibilità dell'impugnativa (cfr. Sezioni Unite Filardo) Considerato che il primo motivo di ricorso di Iadanza — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è del pari inammissibile perché privo di confronto con le ragioni, enunciate alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, che rendono ragionevolmente spiegabile l'interesse iniziale della prevenuta di viziare i controlli delle ff.00. Considerato — quanto al secondo motivo di ricorso della Iadanza, che lamenta mancanza di motivazione circa la recidiva — che si tratta di doglianza inammissibile in quanto non dedotta nei motivi di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica), circostanza, quest'ultima, non contestata nel ricorso, che tenta di bypassare il problema con argomentazioni prive di fondamento. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co