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Ordinanza — n. 41083/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41083/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41083/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGESCU VALERIU DANIEL nato a SLATINA( ROMANIA) il 06/04/1974 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, applicando l'attenuante del danno patrimoniale di speciale lievità ed escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Rimini del 5 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Valeriu Daniel Margescu per il reato di tentato furto pluriaggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della applicazione dell'aggravante della esposizione della pubblica fede, è in realtà costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità e come tale inammissibile, con conseguente inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 41083/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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aggravamento della pena gravi addebiti penali principio della doppia incriminazione delitto infrazione privilegiata truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGESCU VALERIU DANIEL nato a SLATINA( ROMANIA) il 06/04/1974 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, applicando l'attenuante del danno patrimoniale di speciale lievità ed escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Rimini del 5 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Valeriu Daniel Margescu per il reato di tentato furto pluriaggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della applicazione dell'aggravante della esposizione della pubblica fede, è in realtà costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità e come tale inammissibile, con conseguente inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso