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Ordinanza — n. 41079/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41079/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41079/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Jasminka Radulovit, Kuzman Marinkovic e Davide Draguntinovic chiedono l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino, ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta agli imputati in ordine al reato di furto aggravato in abitazione. I ricorrenti deducono, con unico motivo, la violazione di legge in riferimento all'aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41079/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta agli imputati in ordine al reato di furto aggravato in abitazione. I ricorrenti deducono, con unico motivo, la violazione di legge in riferimento all'aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

Parole chiave

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aggravamento della pena riduzione della pena revisione della sentenza penale attenuazione della pena reati contro il patrimonio sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Jasminka Radulovit, Kuzman Marinkovic e Davide Draguntinovic chiedono l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino, ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADULOVIK JASMINKA (CUI 0138Q81) nato il 08/11/1980 MARINKOVIC KUZMAN (CUI OOFT.ING) nato il 01/05/1968 DRAGUNTINOVIC DAVIDE (CUI 0379DI33) nato a ROMA il 11/01/1992 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOtdato avviso alle_parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Jasminka Radulovit, Kuzman Marinkovic e Davide Draguntinovic chiedono l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino, ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta agli imputati in ordine al reato di furto aggravato in abitazione. I ricorrenti deducono, con unico motivo, la violazione di legge in riferimento all'aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

2. I ricorsi sono inammissibili. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv. 273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Nel resto, la deduzione di violazione di legge è del tutto generica ed assertiva 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr