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Ordinanza — n. 41075/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41075/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFIOLETTI FABRIZIO nato a BERGAMO il 20/01/1964 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO(dàfo— Vviso alle parti;-7 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Maffioletti è inammissibile in quanto tardivo: la sentenza impugnata, deliberata il 30 giugno 2021, è stata, infatti, depositata nel termine riservato di giorni novanta ex art.544 cod. proc. pen.. Ne consegue che, alla data di presentazione del ricorso (il 6 dicembre 2021), il termine dell'impugnazione, pari a giorni 45 decorrenti dal 30 settembre 2021, era ormai perento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

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Ordinanza — n. 41075/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen.. Ne consegue che, alla data di presentazione del ricorso (il 6 dicembre 2021), il termine dell'impugnazione, pari a giorni 45 decorrenti dal 30 settembre 2021, era ormai perento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato decorrenza del termine istanza tardiva di restituzione dei termini termine di revisione opposizione tardiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFIOLETTI FABRIZIO nato a BERGAMO il 20/01/1964 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO(dàfo— Vviso alle parti;-7 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Maffioletti è inammissibile in quanto tardivo: la sentenza impugnata, deliberata il 30 giugno 2021, è stata, infatti, depositata nel termine riservato di giorni novanta ex art.544 cod. proc. pen.. Ne consegue che, alla data di presentazione del ricorso (il 6 dicembre 2021), il termine dell'impugnazione, pari a giorni 45 decorrenti dal 30 settembre 2021, era ormai perento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente