Ordinanza — n. 41071/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMBARELLO PAOLO nato a TORINO il 21/05/1991 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLOdi TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 8 novembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Paolo Tumbarello per il reato di lesione personale aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa Riccardo Bruno, costituitosi parte civile; - che i motivi di ricorso dell'imputato sono inammissibili perché estremamente generici; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41071/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMBARELLO PAOLO nato a TORINO il 21/05/1991 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLOdi TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 8 novembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Paolo Tumbarello per il reato di lesione personale aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa Riccardo Bruno, costituitosi parte civile; - che i motivi di ricorso dell'imputato sono inammissibili perché estremamente generici; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0