Ordinanza — n. 41070/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUBOIS GIOVANNINO nato a CASALE MONFERRATO il 10/04/1965 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c,Q Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giovannino Dubois, che contesta l'omessa assunzione di prova decisiva, è manifestamente infondato, vertendo la richiesta di integrazione sull'acquisizione di un diverso fascicolo processuale dal quale trarre - in via puramente ipotetica ed esplorativa - elementi rilevanti sulla valutazione d'attendibilità degli operanti; Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la motivazione resa in riferimento alle caratteristiche del sito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41070/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, evocando il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", è del tutto generico ed astrattizzante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUBOIS GIOVANNINO nato a CASALE MONFERRATO il 10/04/1965 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; c,Q
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giovannino Dubois, che contesta l'omessa assunzione di prova decisiva, è manifestamente infondato, vertendo la richiesta di integrazione sull'acquisizione di un diverso fascicolo processuale dal quale trarre - in via puramente ipotetica ed esplorativa - elementi rilevanti sulla valutazione d'attendibilità degli operanti; Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la motivazione resa in riferimento alle caratteristiche del sito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, evocando il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", è del tutto generico ed astrattizzante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente