Ordinanza — n. 41069/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA RICCARDO nato a SCIACCA il 05/10/1996 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - ribadito nella memoria depositata per l'odierna udienza - proposto nell'interesse di Riccardo Cipolla, che contesta l'omessa valutazione del motivo d'appello inerente la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato di rissa fatto per cui si procede, è manifestamente infondato in quanto la questione posta risulta implicitamente disattesa, nella misura in cui si è fatto riferimento all'esistenza di fronti contrapposti, anche nella disamina delle posizioni dei coimputati; che, in ogni caso, a sostegno della censura, il ricorrente reitera valutazioni di mero fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 41069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, avendo al riguardo la Corte di merito rassegnato una motivazione completa ed esaustiva, allineata allo standard richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594), e, pertanto, incensurabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA RICCARDO nato a SCIACCA il 05/10/1996 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso - ribadito nella memoria depositata per l'odierna udienza - proposto nell'interesse di Riccardo Cipolla, che contesta l'omessa valutazione del motivo d'appello inerente la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato di rissa fatto per cui si procede, è manifestamente infondato in quanto la questione posta risulta implicitamente disattesa, nella misura in cui si è fatto riferimento all'esistenza di fronti contrapposti, anche nella disamina delle posizioni dei coimputati; che, in ogni caso, a sostegno della censura, il ricorrente reitera valutazioni di mero fatto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, avendo al riguardo la Corte di merito rassegnato una motivazione completa ed esaustiva, allineata allo standard richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594), e, pertanto, incensurabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden