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Ordinanza — n. 41069/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41069/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA RICCARDO nato a SCIACCA il 05/10/1996 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - ribadito nella memoria depositata per l'odierna udienza - proposto nell'interesse di Riccardo Cipolla, che contesta l'omessa valutazione del motivo d'appello inerente la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato di rissa fatto per cui si procede, è manifestamente infondato in quanto la questione posta risulta implicitamente disattesa, nella misura in cui si è fatto riferimento all'esistenza di fronti contrapposti, anche nella disamina delle posizioni dei coimputati; che, in ogni caso, a sostegno della censura, il ricorrente reitera valutazioni di mero fatto;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 41069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, avendo al riguardo la Corte di merito rassegnato una motivazione completa ed esaustiva, allineata allo standard richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594), e, pertanto, incensurabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente violenza carnale qualificata ripudiazione qualificazione giuridica dei fatti obbligo di articolare le censure mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLA RICCARDO nato a SCIACCA il 05/10/1996 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - ribadito nella memoria depositata per l'odierna udienza - proposto nell'interesse di Riccardo Cipolla, che contesta l'omessa valutazione del motivo d'appello inerente la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato di rissa fatto per cui si procede, è manifestamente infondato in quanto la questione posta risulta implicitamente disattesa, nella misura in cui si è fatto riferimento all'esistenza di fronti contrapposti, anche nella disamina delle posizioni dei coimputati; che, in ogni caso, a sostegno della censura, il ricorrente reitera valutazioni di mero fatto;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, avendo al riguardo la Corte di merito rassegnato una motivazione completa ed esaustiva, allineata allo standard richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594), e, pertanto, incensurabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden