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Ordinanza — n. 41067/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41067/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41067/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONNI SALVATORE nato a SINNAlil 20/03/1931 avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha parzialmente riformato, riducendo l'importo della provvisionale liquidata in favore della parte civile, la sentenza del Giudice di pace di Cagliari del 31 gennaio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Monni per il reato di lesione personale e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile Franco Cabiddu, al quale era stata assegnata anche una provvisionale; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente, pur dichiarando di voler denunciare una violazione di legge, propone una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dalla Corte di appello, secondo la quale tutte le lesioni certificate dai sanitari trovano causa nell'aggressione dell'imputato, alla quale egli perviene sulla base di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, cosicché la sua censura attiene al merito o, al massimo, alla motivazione della sentenza qui impugnata, sebbene questa, ai sensi dell'art. 39-bis legge n. 274 del 2000, sia ricorribile per cassazione solo per dedurre violazioni di legge; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente impugna la determinazione dell'ammontare della provvisionale, è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882) e nel caso di specie la somma liquidata è di appena euro 200,00; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41067/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 39-bis legge n. 274 del 2000, sia ricorribile per cassazione solo per dedurre violazioni di legge; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente impugna la determinazione dell'ammontare della provvisionale, è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882) e nel caso di specie la somma liquidata è di appena euro 200,00; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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lesioni personali azione civile lesioni conseguenti calcolo del danno danno ai denti danneggiamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONNI SALVATORE nato a SINNAlil 20/03/1931 avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha parzialmente riformato, riducendo l'importo della provvisionale liquidata in favore della parte civile, la sentenza del Giudice di pace di Cagliari del 31 gennaio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Monni per il reato di lesione personale e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile Franco Cabiddu, al quale era stata assegnata anche una provvisionale; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente, pur dichiarando di voler denunciare una violazione di legge, propone una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dalla Corte di appello, secondo la quale tutte le lesioni certificate dai sanitari trovano causa nell'aggressione dell'imputato, alla quale egli perviene sulla base di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, cosicché la sua censura attiene al merito o, al massimo, alla motivazione della sentenza qui impugnata, sebbene questa, ai sensi dell'art. 39-bis legge n. 274 del 2000, sia ricorribile per cassazione solo per dedurre violazioni di legge; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente impugna la determinazione dell'ammontare della provvisionale, è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882) e nel caso di specie la somma liquidata è di appena euro 200,00; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così