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Ordinanza — n. 41065/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41065/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41065/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACAROMA GIACINTO nato a NAPOLI il 16/12/1957 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLOdi NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /73- - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 13 gennaio 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di Giacinto Nacaronna per il reato di furto pluriaggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza e contraddittorietà della motivazione, è manifestamente infondato laddove si afferma la mancanza di motivazione, atteso che la stessa consente di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione, ed è estremamente generico laddove si lamenta la sua illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41065/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

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gravi addebiti penali revisione della sentenza penale motivi di cassazione altri capi d'accusa traffico aggravato di cocaina doppia punibilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACAROMA GIACINTO nato a NAPOLI il 16/12/1957 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLOdi NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /73-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 13 gennaio 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di Giacinto Nacaronna per il reato di furto pluriaggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza e contraddittorietà della motivazione, è manifestamente infondato laddove si afferma la mancanza di motivazione, atteso che la stessa consente di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione, ed è estremamente generico laddove si lamenta la sua illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2