Ordinanza — n. 41064/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ANTONINO nato a TORINO il 26/05/1958 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLOdi TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 23 luglio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Antonino Giordano per un reato di tentato furto commesso all'interno di un supermercato e, applicate le attenuanti generiche e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ritenute equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena - fissata in mesi due di reclusione ed euro 120,00 di multa - è manifestamente infondato, atteso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite -come nel caso di specie - è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288), come appunto avvenuto nel caso di specie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 41064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite -come nel caso di specie - è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288), come appunto avvenuto nel caso di specie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ANTONINO nato a TORINO il 26/05/1958 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLOdi TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 23 luglio 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Antonino Giordano per un reato di tentato furto commesso all'interno di un supermercato e, applicate le attenuanti generiche e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ritenute equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena - fissata in mesi due di reclusione ed euro 120,00 di multa - è manifestamente infondato, atteso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite -come nel caso di specie - è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288), come appunto avvenuto nel caso di specie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci