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Ordinanza — n. 41063/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41063/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41063/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO AMEDEO WALTER nato a SAVONA il 03/04/1959 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato parzialmente la condanna di Amedeo Walter Negro per furto monoaggravato dalla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41063/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a) non si confronta con la corretta argomentazione della Corte distrettuale, che ha affermato che le intercettazioni furono disposte per i reati connessi di cui all'art. 440 e 624, 625, n.

Parole chiave

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negligenza professionale dell'avvocato colpa del patrocinatore danno patrimoniale procurato con astuzia accuse di truffa violazione dell'obbligo di fedeltà contratto di ristorazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO AMEDEO WALTER nato a SAVONA il 03/04/1959 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato parzialmente la condanna di Amedeo Walter Negro per furto monoaggravato dalla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.

11) cod. pen. di derrate alimentari dal ristorante dove lavorava, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.

4) cod. pen. Considerato che il ricorso — che lamenta la nullità della sentenza impugnata per comma degli artt. 12 e 270 cod. proc. pen. — è inammissibile in quanto:

a) non si confronta con la corretta argomentazione della Corte distrettuale, che ha affermato che le intercettazioni furono disposte per i reati connessi di cui all'art. 440 e 624, 625, n.

4) cod. pen. e che resta ferma la loro utilizzabilità anche a seguito sia dell'assoluzione per il primo reato sia dell'esclusione della circostanza aggravante ad effetto speciale in relazione al secondo;

b) non ha adempiuto al dovere di allegazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni da cui si evincerebbe una cosa diversa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso