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Ordinanza — n. 41060/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of evidentiary re-evaluation in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued that the evidence did not prove criminal responsibility and that generic mitigating circumstances were unjustifiably denied. The court rejected these claims, stating that cassation cannot re-evaluate evidence and that the lower court's reasoning on mitigating factors was sufficient and non-contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 192, 53 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The court of cassation cannot re-evaluate the material evidence; regarding generic mitigating circumstances, the trial judge's factual assessment is unchallengeable in cassation provided it is non-contradictory and references the decisive elements.

Parole chiave

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criminal responsibility cassation appeal generic mitigating circumstances evidence re-evaluation theft conviction procedural inadmissibility factual assessment perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 53 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PORTO GREGORIO nato a PALERMO il 20/06/1970 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLOdi FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 8 febbraio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Gregorio Lo Porto per il reato di furto e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione degli artt. 192 e 53 cod. proc. pen., sostenendo che non sarebbe dimostrata la sua penale responsabilità per mancanza di un grave quadro indiziario, è inammissibile, in quanto volto ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d