Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41057/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for riot, rejecting generic arguments and reviewing discretionary sentencing factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41057/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for riot and aggravated personal injury. The appellant argued that the victim's initial push negated the mutual intent required for a riot, but the court found this reasoning generic and contradicted established case law defining riot as a mutual violent contest. Furthermore, the court rejected the denial of generic mitigating circumstances, noting the appellate judge correctly relied on the defendant's prior criminal record without needing to address every single argument presented.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 588 cod. pen.; Art. 133 cod. pen. The crime of riot requires mutual offensive intent among three or more persons, rendering the identification of the initial aggressor irrelevant once such intent is proven. Regarding generic mitigating circumstances, the trial judge's factual assessment is unassailable in cassation if based on decisive elements, such as the defendant's prior record.

Parole chiave

Generato dall'IA
riote criminal mutuo intento attenuanti generiche giudizio di fatto responsabilita penale reati violenti lesione al piede aggressione fisica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 588 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha congruamente motivato facendo riferimento ai plurimi precedenti penali a carico dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 588 cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 5819 del 11/05/1981, Sanffilippo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAGLIA ALESSANDRO nato a MANTOVA il 02/05/1981 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLOdi BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 20 febbraio 2020 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Alessandro Braglia per i reati di rissa e lesione personale aggravata e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore di Federico Vestita, costituitosi parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di rissa, sostenendo che l'avere Federico Vestita dato una spinta ad uno dei due soggetti, tra i quali lo stesso Braglia, che reagendo lo avevano aggredito con calci e pugni non determinerebbe la sussistenza di una rissa ai sensi dell'art. 588 cod. pen., è generico, in quanto non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della sua decisione, e comunque è manifestamente infondato, atteso che reiteratamente questa Corte di cassazione ha affermato che il delitto di rissa consiste nella violenta contesa tra tre o più persone tutte animate dal duplice intento di recare offesa agli avversari e di difendersi dalla violenza di costoro, sicché ne deriva una reciproca azione aggressiva esercitata da gruppi contrapposti al fine di sopraffarsi a vicenda, ed una volta accertata l'intenzione offensiva di tutti i contendenti, resta irrilevante accertare anche chi per primo sia passato a vie di fatto (ex multis, Sez. 1, n. 5819 del 11/05/1981, Sanffilippo, Rv. 149336); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha congruamente motivato facendo riferimento ai plurimi precedenti penali a carico dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm