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Ordinanza — n. 41052/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against theft conviction, upholding aggravated violence clause and sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41052/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Labinot Gajraku inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the application of the aggravated circumstance of violence against property and the sentencing balance, arguing the removal of anti-theft plates did not constitute violence. The court rejected these claims, stating the act deprived the plates of their function and that sentencing discretion is unreviewable in cassation if properly motivated.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, as the balancing of aggravating and mitigating circumstances remains the exclusive evaluative power of the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility violence against property aggravation sentencing balance review anti-theft plate removal Cassa delle ammende fine rapina qualificata furto di lieve entità infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei cri1:eri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv.
Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato
184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAJRAKU LABINOT nato il 03/12/1986 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; F

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Brescia del 24 marzo 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Labinot Gajraku per i reati di furto tentato e furto consumato, entrambi aggravati dalla violenza sulle cose, e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva specifica e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole, in relazione ad entrambi i delitti, della applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, è inammissibile per la sua genericità, in quanto non si confronta con le ragioni della decisione dei giudici di appello che hanno correttamente ritenuto idoneo ad integrare la violenza sulle cose il mero distacco della placcai antitaccheggio dai beni sottratti, in quanto idonea a privare la placca della sua funzione di strumento atto ad impedire i furti e a rendere necessaria un'attività di ripristino; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere va lutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei cri1:eri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;

Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello ha motivato facendo riferimento sia ai precedenti penali, sia all'impiego, per il distacco delle placche antitaccheggio, di uno strumento professionale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così