Ordinanza — n. 41051/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGINA GIOVANNI nato a RONCADELLE il 04/03/1940 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLOdi BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brescia del 18 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Legina per i reati di lesione personale aggravata dall'uso dell'arma, minaccia grave e di porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante dell'uso dell'arma contestata in relazione al delitto di lesione personale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che, in particolare, la Corte di appello ha escluso l'aggravante della gravità intrinseca della minaccia, mantenendo ferma anche in relazione a tale reato l'aggravante dell'uso dell'arma e ha ridotto la pena; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole, in relazione al delitto di minaccia, della applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma sostenendo che essa sarebbe rimasta indimostrata all'esito dell'istruttoria, è inammissibile poiché con esso il ricorrente invoca una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41051/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGINA GIOVANNI nato a RONCADELLE il 04/03/1940 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLOdi BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brescia del 18 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Legina per i reati di lesione personale aggravata dall'uso dell'arma, minaccia grave e di porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante dell'uso dell'arma contestata in relazione al delitto di lesione personale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che, in particolare, la Corte di appello ha escluso l'aggravante della gravità intrinseca della minaccia, mantenendo ferma anche in relazione a tale reato l'aggravante dell'uso dell'arma e ha ridotto la pena; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole, in relazione al delitto di minaccia, della applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma sostenendo che essa sarebbe rimasta indimostrata all'esito dell'istruttoria, è inammissibile poiché con esso il ricorrente invoca una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci