Criminal appeal dismissed for generic grounds; defendant's claim regarding lack of motivation rejected due to clear passport evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the defendant to pay court costs. The appellant argued the lower court failed to properly motivate the rejection of his appeal regarding criminal liability. The court rejected this claim as generic because the appellate judgment explicitly stated the defendant falsely claimed the name Ariel Gustavo Abramovich based on passport evidence proving he was a different person. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the criminal liability findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to confront the specific reasoning of the contested judgment, particularly when the lower court's decision is based on clear documentary evidence such as a passport.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLAK MARIO nato il 27/08/1970 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLOdi BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 26 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Mario Kolak per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché generico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza di appello che ha affermato che è certo che l'imputato ha falsamente dichiarato di chiamarsi Ariel Gustavo Abramovich in quanto dallo copia del passaporto intestato a tale soggetto risulta che quest'ultimo è persona diversa dall'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i