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Ordinanza — n. 41048/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41048/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41048/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOURIC VOURDON nato il 23/01/1970 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLOdi BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 30 gennaio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Vourdon Douric per il reato di furto aggravato e per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. e, ritenuta la continuazione ed applicata la recidiva specifica e reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione tra i delitti per i quali è processo e quelli per i quali l'imputato è stato già giudicato, è inammissibile per la sua genericità in quanto non indica quali elementi, nel caso concreto, sarebbero stati trascurati e comunque non si confronta con l'ampia motivazione in proposito fornita dalla Corte di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, connnna 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 493-ter cod. pen; Ordinanza — n. 41048/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 493-ter cod. pen. e, ritenuta la continuazione ed applicata la recidiva specifica e reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione tra i delitti per i quali è processo e quelli per i quali l'imputato è stato già giudicato, è inammissibile per la sua genericità in quanto non indica quali elementi, nel caso concreto, sarebbero stati trascurati e comunque non si confronta con l'ampia motivazione in proposito fornita dalla Corte di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, connnna 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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reiterazione di reati penali criminalità persistente guida recidiva in stato di ebbrezza revisione della sentenza penale pena pecuniaria non riscuotibile altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 493-ter cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOURIC VOURDON nato il 23/01/1970 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLOdi BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 30 gennaio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Vourdon Douric per il reato di furto aggravato e per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. e, ritenuta la continuazione ed applicata la recidiva specifica e reiterata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione tra i delitti per i quali è processo e quelli per i quali l'imputato è stato già giudicato, è inammissibile per la sua genericità in quanto non indica quali elementi, nel caso concreto, sarebbero stati trascurati e comunque non si confronta con l'ampia motivazione in proposito fornita dalla Corte di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, connnna 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il