Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of substantive challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Paolo Barra inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Barra challenged the lower court's confirmation of his fraud conviction but failed to provide specific grounds, merely complaining about a lack of motivation regarding the rejection of his own arguments. The court rejected the appeal because the appeal was too generic and did not substantively confront the reasoning provided by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and manifestly unfounded, failing to substantively confront the lower court's reasoning.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRA PAOLO nato a ARZANO il 11/07/1972 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLOdi BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 15 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Paolo Barra per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale da lui commessi quale amministratore unico della Salute s.r.l. e, unificati i due reati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, lo aveva condannato alla pena ritenuta cli giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello è inammissibile per la sua genericità e comunque per la sua manifesta infondatezza, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione con la quale il ricorrente mostra di non confrontarsi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il