Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41046/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41046/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41046/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH HARJINDER nato il 22/02/1990 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; E CONSIDERATO IN DIIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 1 febbraio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità, tra gli altri, di Harjinder Singh per il reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della illegittimità dell'esercizio, da parte del giudice di primo grado, del potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato atteso che il potere-dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41046/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato atteso che il potere-dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
false dichiarazioni senza giuramento sviamento della giustizia indipendenza fittizia false indicazioni su attività commerciali mancanza di credibilità accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 507 cod. proc. pen
276217) e, in particolare, il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH HARJINDER nato il 22/02/1990 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 1 febbraio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità, tra gli altri, di Harjinder Singh per il reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della illegittimità dell'esercizio, da parte del giudice di primo grado, del potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato atteso che il potere-dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio (Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Ciiiesa, Rv. 276217) e, in particolare, il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., poiché il requisito della novità non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali (Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, La Gaipa, Rv. 270802); - che il secondo motivo di ricorso è generico perché non si confronta con il complesso delle ragioni per le quali la Corte di appello ha rigettato il corrispondente motivo di appello, indicando i motivi per i quali non rileva che gli accertamenti ispettivi siano stati eseguiti solo un anno dopo il fatto di reato; - che il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, laddove si afferma che non si è asserito di aver esercitato attività lavorativa reale presso l'impresa Waheed, la motivazione della sentenza di secondo grado si riferisce non al Singh, come sostenuto nel ricorso, ma ai suoi coimputati e, quanto alla idoneità della falsa dichiarazione a trarre in inganno il pubblico ufficiale, trattasi di censura di merito inammissibile in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C