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Ordinanza — n. 41044/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41044/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41044/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERNANDEZ ERASMO nato a CORENO AUSONIO il 11/03/1952 avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cassino ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice di pace di Cassino del 11 luglio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Erasmo Fernandez per i reati di minaccia e lesione personale e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile Walter Salvatore; in particolare, ha ridotto l'ammontare del risarcimento del danno liquidato dal giudice di pace; - che il motivo di ricorso dell'imputato — che lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, avvenuto con plico raccomandato inviato a Fenades Erasmo e non consegnato per temporanea assenza del destinatario e mancanza di persone abilitate e quindi depositato presso l'ufficio postale e non ritirato e, in particolare, che l'inesatta indicazione delle generalità del destinatario avrebbe impedito la conoscenza del decreto di citazione da parte dell'imputato — è inammissibile, atteso che l'art 171 cod. proc. pen. stabilisce in generale che la notificazione è nulla quando vi sia "incertezza assoluta" sul destinatario e pertanto, la inesatta trascrizione delle generalita del destinatario nella busta, nella quale l'atto e contenuto, determina la nullità della notificazione soltanto quando l'errore sia stato tale da non consentire in concreto la identificazione della persona, alla quale il plico doveva essere consegnato, e il convincimento espresso in proposito dal giudice di merito, trattandosi di apprezzamento di fatto, è incensurabile in Cassazione (vedi Sez. 4, n. 117 del 23/01/1962, Gorgone, Rv. 098830); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art 171 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41044/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. stabilisce in generale che la notificazione è nulla quando vi sia "incertezza assoluta" sul destinatario e pertanto, la inesatta trascrizione delle generalita del destinatario nella busta, nella quale l'atto e contenuto, determina la nullità della notificazione soltanto quando l'errore sia stato tale da non consentire in concreto la identificazione della persona, alla quale il plico doveva essere consegnato, e il convincimento espresso in proposito dal giudice di merito, trattandosi di apprezzamento di fatto, è incensurabile in Cassazione (vedi Sez. 4, n. 117 del 23/01/1962, Gorgone, Rv. 098830); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena errore essenziale perseguimento penale per diffamazione risarcimento per errore giudiziario permesso di promuovere un procedimento penale minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art 171 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERNANDEZ ERASMO nato a CORENO AUSONIO il 11/03/1952 avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cassino ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice di pace di Cassino del 11 luglio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Erasmo Fernandez per i reati di minaccia e lesione personale e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile Walter Salvatore; in particolare, ha ridotto l'ammontare del risarcimento del danno liquidato dal giudice di pace; - che il motivo di ricorso dell'imputato — che lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, avvenuto con plico raccomandato inviato a Fenades Erasmo e non consegnato per temporanea assenza del destinatario e mancanza di persone abilitate e quindi depositato presso l'ufficio postale e non ritirato e, in particolare, che l'inesatta indicazione delle generalità del destinatario avrebbe impedito la conoscenza del decreto di citazione da parte dell'imputato — è inammissibile, atteso che l'art 171 cod. proc. pen. stabilisce in generale che la notificazione è nulla quando vi sia "incertezza assoluta" sul destinatario e pertanto, la inesatta trascrizione delle generalita del destinatario nella busta, nella quale l'atto e contenuto, determina la nullità della notificazione soltanto quando l'errore sia stato tale da non consentire in concreto la identificazione della persona, alla quale il plico doveva essere consegnato, e il convincimento espresso in proposito dal giudice di merito, trattandosi di apprezzamento di fatto, è incensurabile in Cassazione (vedi Sez. 4, n. 117 del 23/01/1962, Gorgone, Rv. 098830); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d