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Ordinanza — n. 41042/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of statutory grounds regarding missing statutory exemption reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide reasoning for why statutory exemption causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code did not apply. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code strictly limits cassation appeals against plea bargain sentences to specific grounds, excluding the absence of reasoning for statutory exemptions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the sentence, thereby excluding the absence of reasoning regarding statutory exemption causes.

Parole chiave

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plea bargain appeal statutory exemption reasons cassation admissibility Criminal Procedure Code lack of reasoning motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 444 e segg., cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO MICHELE nato a NAPOLI il 29/03/199:2 avverso la sentenza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLII dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Michele De Martino la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di furto aggravato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28