Ordinanza — n. 41041/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANARO PAOLO nato il 09/09/1969 avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE: di BARI tdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; E CONSIDERATO IN DIIRITTO - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Paolo Montanaro la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di lesione personale aggravata; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della entità eccessiva della pena irrogata, è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la misura eccessiva della pena che non determini l'illegalità della stessa e la mancata applicazione delle attenuanti generiche non incluse nella richiesta di applicazione di pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41041/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e segg. cod. proc. pen., a Paolo Montanaro la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di lesione personale aggravata; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della entità eccessiva della pena irrogata, è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la misura eccessiva della pena che non determini l'illegalità della stessa e la mancata applicazione delle attenuanti generiche non incluse nella richiesta di applicazione di pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANARO PAOLO nato il 09/09/1969 avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE: di BARI tdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIIRITTO - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Paolo Montanaro la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di lesione personale aggravata; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della entità eccessiva della pena irrogata, è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la misura eccessiva della pena che non determini l'illegalità della stessa e la mancata applicazione delle attenuanti generiche non incluse nella richiesta di applicazione di pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il