Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction, rejecting continuous surveillance defense for anti-theft tags.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vera Shytani inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that anti-theft tags and immediate pursuit by a clerk constituted continuous surveillance, thereby excluding the requisite public exposure of goods. The court rejected this, citing recent precedent that such tags only allow acoustic detection without ensuring remote control, thus failing to exclude public exposure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; The use of anti-theft tags in commercial establishments does not exclude the exposure of goods to public faith if the tags merely permit acoustic detection without ensuring remote control or physical verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHYTANI VERA nata il 27/07/1970 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia del 21 febbraio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Vera Shytani per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannata alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha riqualificato il fatto come tentato furto pluriaggravato, riducendo la pena; - che il ricorso dell'imputata, che sostiene che la presenza delle placche antitaccheggio e la sorveglianza della commessa, che, allertata dal suono del sistema antitaccheggio, aveva immediatamente inseguito l'imputata all'esterno del negozio, valevano ad integrare quella sorveglianza continua sulle cose che escludeva l'esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha in tempi recenti reiteratamente affermato che integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d