Ordinanza — n. 41037/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGHETTI LUCIANO nato a GEMMANO il 07/09/1957 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLOdi BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini del 18 settembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Luciano Righetti per i reati di violazione di domicilio aggravata dalla violenza alla persona (capo a), lesione personale (capo b) e omissione di soccorso (capo e) e minaccia grave (capo e) e lo aveva condannato, con le attenuanti generiche equivalenl:i alle aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile Maria Paola Gori; - che, in particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che sostiene l'insussistenza dei fatti contestati, è inammissibile, in quanto volto a sollevare censure di merito attinenti alla valutazione delle prove in ordine alla quale la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41037/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGHETTI LUCIANO nato a GEMMANO il 07/09/1957 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLOdi BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini del 18 settembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Luciano Righetti per i reati di violazione di domicilio aggravata dalla violenza alla persona (capo a), lesione personale (capo b) e omissione di soccorso (capo e) e minaccia grave (capo e) e lo aveva condannato, con le attenuanti generiche equivalenl:i alle aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile Maria Paola Gori; - che, in particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che sostiene l'insussistenza dei fatti contestati, è inammissibile, in quanto volto a sollevare censure di merito attinenti alla valutazione delle prove in ordine alla quale la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i