Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41036/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41036/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41036/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORDIN AYED nato il 05/09/1988 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLOdi PERUGIA Lat_avviso alle parti; c udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; t - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto del 3 dicembre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ayed Nordin per i reati di evasione e furto aggravato e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile perché tardivo, in quanto nel dispositivo della sentenza di secondo grado del 13 luglio 2021, viene fissato il termine di novanta giorni — scaduto il giorno 11 ottobre — per il deposito della motivazione, avvenuto il giorno 1 ottobre 2021, cosicché il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso è decorso il 25 novembre 2021, mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 26 novembre 2021; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41036/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
decreto di non luogo a procedere ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo rinvio del dibattimento inosservanza del termine perentorio termine di partenza aiuto all'evasione di detenuti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORDIN AYED nato il 05/09/1988 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLOdi PERUGIA Lat_avviso alle parti; c udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto del 3 dicembre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ayed Nordin per i reati di evasione e furto aggravato e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile perché tardivo, in quanto nel dispositivo della sentenza di secondo grado del 13 luglio 2021, viene fissato il termine di novanta giorni — scaduto il giorno 11 ottobre — per il deposito della motivazione, avvenuto il giorno 1 ottobre 2021, cosicché il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso è decorso il 25 novembre 2021, mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 26 novembre 2021; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i