Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41035/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41035/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41035/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNINO SANTO nato a MESSINA il 17/07/1979 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la condanna di Santo Giannino per furto pluriaggravato. Considerato che il ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circ:ostanze attenuanti generiche — è inammissibile dal momento che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento ai precedenti penali, alla parzialità della confessione ed alla solidità del quadro probatorio esistente quando essa era stata resa, che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41035/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
modifica della sentenza aggravamento della pena alleggerimento della pena attenuazione della pena altri capi d'accusa sanzioni penali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNINO SANTO nato a MESSINA il 17/07/1979 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la condanna di Santo Giannino per furto pluriaggravato. Considerato che il ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circ:ostanze attenuanti generiche — è inammissibile dal momento che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento ai precedenti penali, alla parzialità della confessione ed alla solidità del quadro probatorio esistente quando essa era stata resa, che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore. della Cassa delle ammende. Così decis