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Ordinanza — n. 41033/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41033/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41033/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMUMI YOUSSEF nato il 03/09/1979 avverso la sentenza del 03/10/2016 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 3 ottobre 2016, il Giudice monocratico del Tribunale di Prato ha applicato a Youssef Hammunni — imputato di lesioni personali aggravate e del reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975 — la pena su cui le parti si sono accordate. Considerato che, con memoria depositata via Teams, la difesa dell'imputato ha segnalato che si tratta di patteggiamento anteriore all'entrata in vigore della L. 103 del 2017.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41033/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso — che lamenta omessa motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — è inammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (quest'ultimo effettivamente non applicabile ratione temporis), la motivazione del Giudice del patteggiarnento sul mancato proscioglimento dell'imputato poteva essere meramente enunciativa (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale reati violenti trauma alla mano parità delle armi reati contro la vita e l'integrità della persona

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMUMI YOUSSEF nato il 03/09/1979 avverso la sentenza del 03/10/2016 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso — che lamenta omessa motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMUMI YOUSSEF nato il 03/09/1979 avverso la sentenza del 03/10/2016 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 3 ottobre 2016, il Giudice monocratico del Tribunale di Prato ha applicato a Youssef Hammunni — imputato di lesioni personali aggravate e del reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975 — la pena su cui le parti si sono accordate. Considerato che, con memoria depositata via Teams, la difesa dell'imputato ha segnalato che si tratta di patteggiamento anteriore all'entrata in vigore della L. 103 del 2017.

Considerato che il ricorso — che lamenta omessa motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — è inammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza formatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (quest'ultimo effettivamente non applicabile ratione temporis), la motivazione del Giudice del patteggiarnento sul mancato proscioglimento dell'imputato poteva essere meramente enunciativa (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso