Italian Court dismisses criminal appeal for procedural violations as it constitutes a non-allowed retrial of merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Tortora and Laurenzano inadmissible regarding procedural violations under Articles 603, 546, and 533 of the Code of Criminal Procedure. The judges found the complaints vague on renewal issues and essentially a prohibited re-examination of merits already adequately addressed in the first-instance judgment. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, 546, 533, 606, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals alleging procedural violations are inadmissible if they lack specificity on renewal grounds or amount to a prohibited re-examination of merits already decided.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TORTORA GRAZIA natoa PISCIOTTA il 01/07/1961 LAURENZANO VITO ANTONIO nato a EBOLI il 05/05/1989 avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Letta la memoria dell'Avv. Maurizio Malet per i ricorrenti. Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore ha confermato la condanna, anche a fini civili, di Grazia Tortora e Vito Antonio Laurenzano per i reati di cui Egli artt. 639 e 582 cod. pen. ai danni di una vicina di casa, cognata della Tortora. Considerato che il ricorso (unico per entrambi gli imputati) — che lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 603, 546 e 533 cod. proc. pen. — è inammissibile in quanto:
a) la doglianza sulla rinnovazione è rimasta imprecisata e, nella decisione avversata, vi è compiuta motivazione sul punto (pag. 3);
b) quanto al resto, l'impugnativa si risolve in una non consentita riesumazione delle argomentazioni di merito, adeguatamente affrontate dalla sentenza impugnata, e, al più, nella denunzia — sotto le mentite spoglie di una censura di violazione di legge processuale — di un vizio motivazionale, inibita dall'attuale disposto dell'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i